1. Le iscrizioni e le variazioni nel registro delle imprese necessarie per le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I benefìci di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dalla medesima data, il Ministro dello sviluppo economico apporta le modificazioni conseguenti a quanto disposto dal citato comma 1 ai decreti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.